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La revisione prezzi nei lavori pubblici e relative TOL – parte prima

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Introduzione

Con l’adozione del Decreto Direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026 trova finalmente piena attuazione il nuovo sistema di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il decreto introduce gli indici ISTAT delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), destinati a rappresentare il nuovo riferimento tecnico per la determinazione delle variazioni dei costi nei contratti pubblici di lavori.

Si tratta di una novità di particolare rilievo operativo, destinata a incidere direttamente sull’attività del progettista, del direttore dei lavori e del RUP, chiamati ad applicare correttamente le clausole revisionali lungo l’intero ciclo dell’appalto.

Il decreto è entrato in vigore e ha acquistato efficacia il 27 aprile 2026, giorno della sua pubblicazione ufficiale sul sito del Ministero.

Il quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento è composto principalmente dai seguenti riferimenti legislativi:

Di seguito una breve disamina degli stessi.

Art. 60 del Codice – Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, i documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento devono obbligatoriamente prevedere le clausole di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Esse sono obbligatoriamente applicabili anche agli affidamenti diretti.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

  1. una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
  2. una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il comma 4 dell’articolo prevede che con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell’allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Infine il comma 4-quater richiama l’allegato II.2-bis che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto.

Allegato II.2-bis – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

L’allegato specifica che nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Dall’analisi dell’allegato si può ricavare il procedimento operativo che il Progettista, Direttore dei Lavori e RUP devono seguire per l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, nella fase progettuale che in quella esecutiva.

Decreto Direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026

Il decreto si compone di due articoli:

  • il primo adotta ufficialmente gli indici TOL elaborati dall’ISTAT;
  • il secondo disciplina il regime transitorio, consentendo, entro determinati limiti, l’utilizzo convenzionale dei nuovi indici anche per procedure già avviate o per contratti in corso.

Schema operativo per l’applicazione della revisione prezzi

1. Fase progettuale

Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l’indice sintetico revisionale.

Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Per procedere alla formazione dell’indice sintetico, il progettista:

  1. scompone e classifica l’importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
  2. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; è fatta salva la possibilità di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell’importo dei lavori;
  3. calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto, secondo la seguente formula:

(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione)

2. Fase aggiornamento degli indici

La stazione appaltante monitora l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi. L’attivazione è obbligatoria anche in assenza di istanza di parte.

3. Fase verifica delle soglie

La stazione appaltante verifica la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza indicata nei documenti di gara. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.

In definitiva si verifica se la variazione supera la soglia prevista dalla normativa (oltre il 3% per i lavori e oltre il 5% per le forniture o i servizi).

Solo in tal caso si procede con la revisione.

4. Fase riscontro del Direttore dei Lavori e comunicazioni

La determinazione delle somme, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati. Successivamente all’accertamento delle somme il direttore dei lavori provvede a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore. Fornisce la documentazione necessaria per gli adempimenti successivi.

5. Fase redazione SAL revisionale e pagamento

Ai fini della determinazione delle somme dovute, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.

I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non può essere modificata nel corso dell’esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.

Di seguito si propone una infografica relativa allo schema operativo per l’applicazione della revisione prezzi.

La revisione prezzi nel caso di accordi quadro

Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.

La revisione prezzi è applicata sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 dell’Allegato II.2-bis, fermo restando che:

  1. l’importo complessivo di cui all’articolo 60, comma 1 è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
  2. l’indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi è individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
  3. il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, quarto periodo;
  4. l’importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 4.

La revisione prezzi in presenza di varianti in corso d’opera

Nel caso di varianti in corso d’opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l’indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato II.2-bis nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), è rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b);
  2. in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell’indice sintetico è modificata con l’integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b).

Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, così determinato si applica agli stati di avanzamento dei lavori successivi all’approvazione della variante. Restano ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

La revisione prezzi e il ricorso al subappalto

I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del codice devono disciplinare anche le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto. Le clausole sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all’articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall’Allegato II.2-bis.

Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all’articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l’articolo 5 dell’Allegato II.2-bis. Negli altri casi l’appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 del codice e dell’Allegato II.2-bis, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

La revisione prezzi in caso di appalto integrato

In caso di ricorso all’appalto integrato ai sensi dell’articolo 44 del codice, l’indice sintetico è individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara. Esso poi, è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico di cui all’articolo 4, comma 2, terzo periodo dell’Allegato II.2-bis.

Conclusioni

L’introduzione degli indici TOL segna il definitivo passaggio da un sistema fondato su criteri prevalentemente discrezionali ad un modello oggettivo, trasparente e uniforme per la determinazione della revisione dei prezzi nei lavori pubblici. La corretta individuazione dell’indice sintetico già nella fase progettuale e il costante monitoraggio del suo andamento durante l’esecuzione del contratto diventano attività essenziali per progettisti, direttori dei lavori e RUP. Una gestione puntuale della revisione prezzi non solo garantisce il mantenimento dell’equilibrio economico del contratto, ma contribuisce anche a ridurre il contenzioso e ad assicurare una più efficace esecuzione delle opere pubbliche.

Nel prossimo articolo verranno illustrati esempi applicativi di casi reali.

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