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Gli importi dell’ultimo SAL e della rata di saldo

INTRODUZIONE

A fine lavori di solito ci chiediamo quanto deve essere l’ammontare dell’ultimo stato di avanzamento e della rata di saldo. Operativamente la risposta la ritroviamo nel relativo articolo del capitolato allegato al progetto. In questo articolo andremo ad analizzare la corretta prassi da seguire per determinare l’importo dell’ultimo SAL determinando così anche l’importo della corrispondente rata di saldo.

In primo luogo, andiamo a definire per quale scopo il codice dei contratti pubblici impone all’appaltatore di emettere una garanzia per la rata di saldo e quando è richiesta. A seguire, esaminiamo come il capitolato e il contratto devono contemplare al loro interno gli importi di maturazione degli acconti e di conseguenza l’importo della rata di saldo. In ultimo, per lavori modesti (non superiori a 40.000 euro), si analizzerà una possibile deroga all’obbligatorietà della garanzia sulla rata di saldo.

analisi

  1. Il committente, prima di procedere al pagamento del saldo, chiede una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che ha la funzione di garantire la restituzione totale o parziale della rata di saldo, per le somme eventualmente dovute dall’appaltatore per difformità e vizi dell’opera oggetto del contratto, (art. 103, comma 6 Codice dei Contratti Pubblici). Quest’ultima deve essere richiesta in tutti i casi tranne l’eventuale deroga facoltativa disciplinata dall’art. 103, comma 11 Codice dei Contratti Pubblici.
  2. Si osserva poi, che la denominazione (2° o 3° o …) ed ultimo SAL” è stata applicata nel passato, fino a quando è rimasto in vigore l’art. 22 della legge n. 1 del 3 gennaio 1978 nonché l’intero decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 16 luglio 1962 che disciplinavano “le ritenute (del 5%) previste dall’art. 48 del regio decreto n. 827 del 1924”, vedasi a proposito la determinazione n. 28 del 23 ottobre 2002 dell’AVLP. Infatti tali ritenute giungevano non liquidate al conto finale e poi venivano liquidate solo quando il collaudo diventava definitivo, allo scopo di salvaguardare la committenza per difformità e vizi dell’opera. Solo in quel caso risultava opportuno liquidare all’ultimo SAL l’intero importo dei lavori realizzati considerato che giungeva a conto finale comunque il ventesimo dell’intero ammontare dei lavori avendo operato nei SAL precedenti la relativa ritenuta. Contrariamente, oggi non potendo più applicare tale ritenuta di legge risulta fondamentale far giungere al conto finale delle somme già maturate ma non liquidabili alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo. Queste somme (rata di saldo) saranno svincolate, in assenza di garanzia, solo quando il certificato di regolare esecuzione o il collaudo assumono carattere definitivo (due anni dalla sua emissione).

una Possibile soluzione

Per operare in modo corretto si ritiene riportare nel Capitolato quanto segue:

  1. determinare una percentuale media per gli acconti tra il 20 e il 25%, ma superiore al 25% per importi lavori e tempi di esecuzione esigui e inferiore al 20% per importi e tempi di esecuzione considerevoli;
  2. determinare una percentuale media per la rata di saldo pari al 2,5% dell’importo contrattuale. La percentuale del 2,5 è un valore ritenuto congruo per l’Ente appaltante rispetto al corretto adempimento contrattuale da parte dell’operatore economico. Tuttavia, anche nel caso della corresponsione di un solo acconto occorre sempre tenere in considerazione la presenza della rata di saldo, in quanto obbligatoria per tutti gli appalti anche quelli di modesto importo (salvo deroga prevista dall’art. 103, comma 11 Codice dei Contratti Pubblici).

Importo contrattualePercentuale per gli acconti (SAL)Percentuale per la rata di saldo
fino a € 150.000 (esigui)> del 25%2,5%
tra € 150.000 e € 1.500.000tra il 20 e il 25%2,5%
maggiore di € 1.500.000 (considerevoli)< del 20%2,5%

LA deroga

Una deroga a quanto rappresentato per la rata di saldo è prevista solo nell’articolo 103, comma 11 Codice dei Contratti Pubblici, che recita: “E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Si sottolinea che il ricorso a tale deroga deve essere previsto in sede di affidamento nella relativa lettera di invito.