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Introduzione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36– Consegna o esecuzione in via d’urgenza?

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3–5 minuti

Introduzione

Sono momenti complessi, i nostri, anche nel nostro settore. Il sistema dei lavori pubblici, sta subendo profonde modifiche di sistema. L’arrivo di investimenti e fondi comunitari più numerosi (PNRR), rafforza la necessità di affrontare le proverbiali sfide della modernità in modo organizzato. Vale per il RUP, il Direttore dei lavori, e vale per tutte le altre figure tecniche di supporto. Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici dlgs.vo n. 36/2023. Esso subentra al dlgs.vo n. 50/202, che ha disciplinato fino ad ora i rapporti contrattuali delle Stazioni Appaltanti.

Ripartiamo dal nuovo Codice. Consegna o esecuzione in via d’urgenza? Vogliamo provare qui brevemente a fissare alcuni punti da condividere con tutti voi, non prima di avervi ringraziato per la scelta di far parte di questa comunità.

Le novità di rilievo in breve

Le prime novità trovano collocazione nei primi tre articoli del Codice, infatti l’articolo 4 enuncia che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

In estrema sintesi, altre novità rilevanti sono sul periodo transitorio di applicazione della norma, sulle procedure di affidamento, sulle tipologie contrattuali, sul RUP, sulla digitalizzazione delle procedure, sull’esecuzione d’urgenza. Quest’ultima sostituisce, non solo in termini di nomenclatura, la consegna d’urgenza disciplinata dalla precedente normativa.

C’è da notare che nel nuovo Codice non compare più il termine consegna lavori in via d’urgenza. Si parla sostanzialmente di esecuzione anticipata o d’urgenza.

Inoltre altra novità di estrema importanza è introdotta dall’articolo 50, comma 6 e riguardante l’esecuzione anticipata del contratto. Essa per i contratti di importo inferiore alle soglie europee è sempre ammessa anche quando non ricorrono motivazioni particolari, tale istituto è una facoltà della stazione appaltante.

comma 6, articolo 50:

“Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.”

All’articolo 17, comma 8, ritroviamo poi due punti importanti da analizzare, il primo riguarda l’esecuzione dei contratti, questa può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni, poi vedremo in seguito quali. Il secondo invece introduce l’obbligatorietà dell’esecuzione d’urgenza in determinate condizioni. Infatti l’ultimo periodo del comma dispone: “L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.”

Analisi – Consegna o esecuzione in via d’urgenza?

comma 8, articolo 17:

“Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.”

comma 9, articolo 17:

“L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.”

Si può notare che il comma 9 è quello che più si avvicina al vecchio istituto della consegna in via d’urgenza come definita nella precedente normativa di settore.

Dall’analisi combinata dei commi 8 e 9 si può dedurre che la stazione appaltante ha la facoltà di dare esecuzione al contratto prima della sua stipula per motivate ragioni, quest’ultime non definite nel disposto normativo. Si ritiene che possono essere considerate tali, tutte quelle che favoriscono il tanto evocato principio di risultato, e quindi tra queste possiamo elencare: motivi tecnici, condizioni climatiche particolari e tutto quanto necessario e utile all’interesse pubblico per dare esecuzione all’opera.

Schema riassuntivo – Consegna o esecuzione in via d’urgenza?

In definitiva per l’avvio dei lavori si possono prospettare i seguenti quattro casi.

NTipologia avvio lavoriRiferimento CodiceTipologia contrattoobbligo / facoltà
1Esecuzione anticipata del contrattocomma 6, articolo 50solo per contratti di importo inferiore alle soglie europeefacoltà
2Esecuzione anticipata del contrattocomma 8, articolo 17 primo periodotuttifacoltà
3Esecuzione d’urgenzacomma 9, articolo 17tuttiobbligo
4Consegna normale dei lavoritutti

Si ricorda poi di non confondere l’esecuzione anticipata dei lavori con il termine consegna anticipata in quanto sono due istituti completamente diversi, il primo riguarda l’avvio mentre il secondo la conclusione dei lavori.

Conclusione

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